21 Maggio 2026, di Anna Fabi – PMI.it
Il TFR nel 2026 ha subito profondi cambiamenti normativi, che interessano sia i datori di lavoro sia i dipendenti privati: la Legge di Bilancio ha infatti modificato le soglie per il versamento al Fondo Tesoreria INPS e, dal 1° luglio, interviene anche sul silenzio-assenso dei neoassunti per la destinazione alla previdenza complementare. Il calcolo della liquidazione continua invece a poggiare sull’articolo 2120 del Codice Civile, con accantonamento annuo, rivalutazione Istat, tassazione separata e regole specifiche per l’anticipo.
Calcolo TFR dal lordo alla quota annua
Il Trattamento di Fine Rapporto è una quota di retribuzione differita che matura durante il rapporto di lavoro subordinato e viene pagata alla cessazione, qualunque sia la causa: dimissioni, licenziamento, pensionamento o scadenza del contratto.
La formula base prevista dall’articolo 2120 del Codice Civile parte dalla retribuzione annua utile divisa per 13,5. La quota è ridotta in proporzione per le frazioni di anno e le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni si considerano mese intero.
Per determinare il TFR maturato nell’anno servono questi dati:
- la retribuzione annua utile, calcolata sulle somme corrisposte in modo continuativo;
- il divisore 13,5 previsto dalla disciplina civilistica;
- la riduzione proporzionale in caso di rapporto iniziato o cessato durante l’anno;
- la trattenuta dello 0,50% ove prevista per il finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
In termini percentuali, il TFR corrisponde a circa il 6,91% della retribuzione annua lorda. Su una RAL di 30.000 euro, la quota annua si colloca intorno a 2.070 euro, prima della rivalutazione maturata sulle somme accantonate negli anni precedenti.
Rivalutazione Istat e valore maturato
Il TFR accantonato, con esclusione della quota maturata nell’anno, viene rivalutato al 31 dicembre con un tasso composto da due elementi: l’1,5% fisso annuo e il 75% dell’aumento dell’indice FOI ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi.
Per le cessazioni in corso d’anno, la rivalutazione si calcola usando l’indice ISTAT del mese di cessazione rispetto a dicembre dell’anno precedente. Alla data dell’aggiornamento, l’ultimo indice FOI disponibile è quello di aprile 2026, pari a 102,5 su base 2025, con coefficiente di rivalutazione del TFR maturato al 31 dicembre 2025 pari a 2,311728%.
Voci retributive nel TFR
La retribuzione utile per il TFR, salvo diversa previsione del contratto collettivo, comprende tutte le somme corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro con carattere continuativo.
Nel calcolo rientrano di norma:
- minimo contrattuale, superminimi e aumenti periodici di anzianità;
- mensilità aggiuntive, indennità continuative e premi ricorrenti;
- compensi in natura, provvigioni, cottimo e partecipazioni collegate al rapporto di lavoro;
- straordinario fisso o ripetitivo e maggiorazioni collegate ai turni;
- altre somme riconosciute con carattere non occasionale.
Sono escluse le somme corrisposte a titolo occasionale e i rimborsi spese, quando hanno natura meramente restitutoria e documentano costi sostenuti dal lavoratore per conto dell’azienda.
Destinazione TFR tra azienda e fondo pensione
La scelta sulla destinazione del TFR riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato. Il lavoratore può mantenerlo secondo la disciplina dell’articolo 2120 del Codice Civile oppure destinarlo a una forma di previdenza complementare.
La scelta di mantenere il TFR in azienda può essere revocata in seguito, conferendo il TFR maturando a un fondo pensione. La scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare, invece, produce effetti stabili sulle quote future secondo le regole del fondo prescelto.
Nel confronto tra TFR in azienda o fondo pensione, la differenza riguarda tre aspetti: rendimento, fiscalità e possibilità di ottenere anticipazioni prima della pensione.
Silenzio-assenso e adesione automatica dal 1° luglio
Fino al 30 giugno 2026 resta applicabile il termine di sei mesi per la scelta sulla destinazione del TFR maturando. Dal 1° luglio 2026 entra la nuova disciplina dell’adesione automatica alla previdenza complementare per i neoassunti del settore privato.
Il lavoratore ha 60 giorni dalla data di prima assunzione per rinunciare all’adesione automatica, scegliere una diversa forma pensionistica oppure mantenere il TFR secondo il regime dell’articolo 2120 del Codice Civile. In assenza di scelta, l’adesione alla forma pensionistica collettiva produce effetti dalla data di assunzione.
La novità interessa anche la contribuzione contrattuale prevista dagli accordi collettivi, non solo il TFR maturando. Il datore di lavoro deve informare il dipendente sulle opzioni disponibili, sulla forma pensionistica individuata dagli accordi applicabili e sui termini entro cui esercitare la scelta.
FondInps soppresso
FondInps è stato soppresso e le posizioni sono state trasferite al Fondo pensione Cometa secondo la disciplina attuativa. Per le nuove adesioni tacite senza fondo pensione collettivo di riferimento, le quote non confluiscono più a FondInps. Nel rework del pezzo questo passaggio va quindi eliminato, perché riferito a un assetto superato.
Fondo Tesoreria INPS e soglie dal 2026
Quando il lavoratore mantiene il TFR presso il datore di lavoro, il destino delle quote dipende anche dalla dimensione aziendale. Nelle imprese soggette all’obbligo, il TFR maturando viene versato al Fondo Tesoreria INPS, pur rimanendo il datore di lavoro il soggetto che liquida le somme al dipendente alla cessazione del rapporto.
Dal 2026 sono state aggiornate le soglie dimensionali per il Fondo Tesoreria, calcolate sulla media annuale dei dipendenti dell’anno precedente:
- nel 2026 e nel 2027 l’obbligo riguarda i datori di lavoro privati con almeno 60 dipendenti;
- dal 2028 al 2031 torna la soglia ordinaria di 50 dipendenti;
- dal 2032 la soglia scende a 40 dipendenti.
Per il 2026 si considera quindi la media occupazionale del 2025. Le aziende che raggiungono le soglie negli anni successivi all’avvio dell’attività rientrano nell’obbligo contributivo secondo il calendario indicato dall’INPS.
Anticipo TFR in azienda
Il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro può chiedere un anticipo del TFR maturato. L’importo massimo è pari al 70% del trattamento spettante alla data della richiesta. L’anticipo del TFR aziendale può essere richiesto una sola volta durante il rapporto di lavoro e deve essere collegato a esigenze previste dalla legge:
- spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle strutture pubbliche competenti;
- acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile o con idonea prova dell’acquisto in corso.
Le richieste sono accolte ogni anno nei limiti del 10% degli aventi diritto e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. Contratti collettivi e patti individuali possono prevedere condizioni di miglior favore e criteri di priorità.
L’anticipo del TFR va distinto dal pagamento mensile del rateo in busta paga. L’Ispettorato del Lavoro ha chiarito che il datore non può trasformare il TFR maturando in un’integrazione retributiva mensile, perché la quota deve essere accantonata o versata secondo la destinazione prevista.
Anticipi nei fondi pensione
Se il TFR è stato conferito alla previdenza complementare, le anticipazioni seguono le regole dei fondi pensione e si calcolano sulla posizione individuale maturata.
Le principali ipotesi sono:
- fino al 75% della posizione per spese sanitarie straordinarie, richiedibile in qualsiasi momento;
- fino al 75% per acquisto o ristrutturazione della prima casa per sé o per i figli, dopo otto anni di iscrizione;
- fino al 30% per ulteriori esigenze personali, dopo otto anni di iscrizione.
La fiscalità è diversa rispetto al TFR lasciato in azienda. Le anticipazioni per spese sanitarie sono tassate con aliquota del 15%, riducibile dello 0,30% per ogni anno oltre il quindicesimo fino al minimo del 9%; le anticipazioni per prima casa e ulteriori esigenze sono tassate al 23% sulla parte imponibile.
Tassazione TFR a fine rapporto
Il TFR liquidato alla cessazione è soggetto a tassazione separata. Il datore di lavoro applica una ritenuta provvisoria, mentre l’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta in via definitiva secondo le regole del TUIR.
La rivalutazione annua del TFR accantonato è già assoggettata a imposta sostitutiva del 17%. La quota capitale viene invece tassata separatamente al momento dell’erogazione, con aliquota determinata in base al reddito di riferimento del lavoratore.
Sull’anticipo del TFR aziendale il datore applica la ritenuta secondo le regole fiscali previste per l’erogazione anticipata. Le somme anticipate vengono poi detratte dal trattamento spettante alla cessazione del rapporto.
Scritture contabili e bilancio aziendale
Per l’impresa, il TFR accantonato è un costo del personale e trova contropartita nel fondo iscritto nel passivo dello stato patrimoniale. L’accantonamento va rilevato per competenza, insieme alla rivalutazione maturata sulle quote pregresse.
Quando il TFR viene destinato a un fondo pensione o al Fondo Tesoreria INPS, il datore rileva il debito verso l’ente destinatario e procede al versamento secondo le scadenze contributive. Nei casi di liquidazione al dipendente, l’azienda paga le somme dovute e recupera le quote di competenza del Fondo Tesoreria quando ricorrono i presupposti.
Per l’inquadramento contabile può essere utile il focus sul TFR nel bilancio aziendale, che distingue accantonamento, fondo, debiti verso enti e liquidazione al lavoratore.
Controllo del TFR in busta paga e nella CU
Il lavoratore può verificare il TFR maturato nella busta paga, quando il cedolino espone le quote progressivamente accantonate, e nella Certificazione Unica, che riporta i dati utili ai fini fiscali. Chi vuole simulare l’importo lordo e netto può usare il calcolatore TFR aggiornato al 2026.
Per chi preferisce lavorare su foglio elettronico, PMI.it mette a disposizione anche il modello per il calcolo TFR con Excel, con retribuzione utile, rivalutazione Istat e stima della tassazione.