Fonte: MySolution
IN BREVE
FINE RAPPORTO DI LAVORO
Rifiuto a trasferimento di sede, licenziamento del lavoratore e procedura di licenziamento collettivo: l’intervento della CGUE
CGUE, Decisione 4 giugno 2026, Causa C-907/24
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea – con Decisione del 4 giugno 2026, Causa C-907/24 – ha chiarito che la risoluzione del rapporto di lavoro, intervenuta a seguito del rifiuto del dipendente di ottemperare a un trasferimento della sede distante (nel caso in commento, oltre 600 km) e definitivo, costituisce un licenziamento ai sensi della direttiva europea.
Poiché il luogo di lavoro è un elemento essenziale del contratto e la modifica è stata imposta unilateralmente dal datore per motivi organizzativi non inerenti alla persona del lavoratore, la conseguente cessazione del rapporto è da considerarsi non voluta dal lavoratore.
Pertanto, tale fattispecie rientra nella definizione di licenziamento collettivo quando coinvolge una pluralità di dipendenti, a prescindere dalla formale contestazione disciplinare per assenza ingiustificata o dalle norme nazionali che la qualificano come dimissioni o recesso per giusta causa.
Obbligo di computo nelle soglie di attivazione
La CGUE ha affermato che:
- i licenziamenti indiretti derivanti da trasferimenti forzati devono essere inclusi nel calcolo del numero totale di licenziamenti per verificare il raggiungimento delle soglie previste dalla Direttiva 98/59/CE;
- gli Stati membri non possono escludere queste risoluzioni dal conteggio, nemmeno qualora la legislazione nazionale (come la legge italiana n. 223/1991) preveda soglie di attivazione della procedura più basse rispetto a quelle europee (es. 5 licenziamenti). Omettere questi casi dal computo violerebbe la finalità della direttiva, privando i lavoratori della tutela procedurale e sostanziale garantita dall’Unione in caso di riorganizzazioni aziendali che impattano significativamente sull’occupazione;
- il datore di lavoro che dispone il trasferimento di un’unità produttiva o di un gruppo di lavoratori in una sede distante, prevedendo che ciò comporterà la risoluzione dei rapporti per chi non accetta, è tenuto ad attivare preventivamente la procedura di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori. L’obbligo sorge non appena il numero di lavoratori interessati dal trasferimento (e dalla conseguente risoluzione del rapporto) raggiunge le soglie critiche definite dalla direttiva.
IMPOSIZIONE FISCALE
Conversione del premio di produttività in welfare e detassazione: i chiarimenti dell’AE
Agenzia delle Entrate, Risoluzione 9 giugno 2026, n. 9
L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 9 giugno 2026, n. 9 – ha confermato che anche nell’ipotesi in cui i lavoratori optano per l’erogazione del premio detassabile in forma di benefit aziendale, ex art. 51 del TUIR, trova applicazione il nuovo limite di € 5.000 previsto dalla legge n. 199/2025.
Nel dettaglio, a mente dell’art. 1, comma 9, legge di bilancio 2026, ai premi di produttività e alle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, di cui all’art. 1, comma 182, legge di stabilità 2016, erogati negli anni 2026 e 2027, l’imposta sostitutiva è applicabile con l’aliquota ridotta all’1%. La medesima disposizione ha poi elevato il limite massimo di premio detassabile da € 3.000 ad € 5.000.
L’Agenzia delle Entrate – con il documento di prassi in commento – ha confermato la convertibilità fino al nuovo e più elevato limite. Infatti, il richiamato comma 184, nel consentire la scelta tra premio in denaro o in natura, rinvia alla disciplina dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività e sulle somme erogate a titolo di partecipazione agli utili, richiamando espressamente i commi 182 e ss.
Pertanto, sulla base di una lettura logico-sistematica delle disposizioni, deve ritenersi che i premi detassabili fino ad € 5.000, erogati negli anni 2026 e 2027, siano convertibili in benefit fino a concorrenza di tutto l’importo massimo di € 5.000.
INAIL, CONTRIBUZIONE
INAIL: limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per il 2026
INAIL, Circolare 28 maggio 2026, n. 25
L’INAIL – con Circolare del 28 maggio 2026, n. 25 – ha comunicato l’avvenuto aggiornamento, per il 2026, dei limiti minimi di retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo dei premi assicurativi, in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo registrata nel 2025: al contempo, sono stati rideterminati i principali parametri utilizzati per la determinazione delle basi imponibili assicurative.
Tra le novità di maggiore interesse figura l’incremento del minimale giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti, fissato ad € 58,13, valore che assume rilievo nella verifica della corretta determinazione della retribuzione imponibile e che costituisce il parametro di riferimento anche per diverse categorie di lavoratori soggette a regimi convenzionali.
Restano invece ferme alcune discipline speciali, come quella applicabile agli operai agricoli, per i quali continua a trovare applicazione un limite minimo autonomo.
INCENTIVI ALLE AZIENDE
Bonus Giovani 2026: pubblicato il modulo di richiesta
INPS, Messaggio 11 giugno 2026, n. 1966
L’INPS – con Messaggio dell’11 giugno 2026, n. 1966 – ha comunicato che dalla suddetta data è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line, con le modalità specificate al paragrafo 10 della Circolare INPS n. 55/2026.
Per potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per lavoratore, relativamente all’assunzione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore a trentacinque anni appartenenti a una delle seguenti categorie:
- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi;
- soggetti privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014;
- soggetti appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014
dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EG26”, avente il significato di “Esonero contributivo Giovani 2026 – articolo 2, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
Bonus donne 2026: indicazioni operative INPS e istruzioni contabili
INPS, Messaggio 11 giugno 2026, n. 1970
L’INPS – con Messaggio dell’11 giugno 2026, n. 1970 – ha comunicato che dalla suddetta data è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus donne 2026”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line, con le modalità specificate al paragrafo 10 della Circolare INPS n. 57/2026.
Per potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratrice, relativamente all’assunzione a tempo indeterminato di lavoratrici appartenenti a una delle seguenti categorie:
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti;
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere da b) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014;
- donne appartenenti alla categoria di cui alle lettere da a) a g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014
dal mese di competenza di luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “ED26”, avente il significato di “Esonero contributivo Donne 2026 – articolo 1, comma 1, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
Bonus ZES 2026: codici Uniemens e istruzioni per la richiesta
INPS, Messaggio 11 giugno 2026, n. 1968
L’INPS – con Messaggio dell’11 giugno 2026, n. 1968 – ha comunicato che dalla suddetta data è possibile presentare la domanda di esonero contributivo in trattazione accedendo con la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE di livello 3 e CNS) al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus ZES 2026”, e compilando il relativo modulo di istanza on-line, con le modalità specificate al paragrafo 10 della Circolare INPS n. 56/2026.
Per potere esporre l’agevolazione contributiva di cui all’articolo 3 del D.L. n. 62/2026, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per lavoratore, dal mese di competenza luglio 2026, i datori di lavoro autorizzati a fruire della misura devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib> i seguenti elementi:
- nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il nuovo valore “EZE1”, avente il significato di “Esonero contributivo ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito il numero di protocollo della domanda telematica;
- nell’attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> deve essere indicato il valore “PROTOCOLLO”.
Nel caso delle Agenzie di somministrazione, relativamente alla posizione per i lavoratori assunti per essere impegnati presso l’impresa utilizzatrice (posizione contributiva contraddistinta dal C.S.C. 7.07.08 e dal C.A. 9A), oltre all’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente il numero di protocollo della domanda telematica e al relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo>, deve essere esposto un ulteriore <IdentMotivoUtilizzoCausale> contenente la matricola aziendale o il codice fiscale e il relativo attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con valore “MATRICOLA_AZIENDA” oppure “CF_PERS_FIS” o ”CF_PERS_GIU”;
- nell’elemento <AnnoMeseRif> deve essere indicato l’AnnoMese di riferimento del conguaglio;
- nell’elemento <BaseRif> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese; tale elemento deve essere valorizzato esclusivamente per i periodi arretrati, ossia <AnnoMeseRif> deve essere diverso dal periodo di competenza della denuncia;
- nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo conguagliato, relativo alla specifica competenza.
I dati esposti nel flusso Uniemens, come sopra specificati, vengono successivamente riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
- con il codice di nuova istituzione “L637”, avente il significato di “Conguaglio Esonero contributivo ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”;
- con il codice di nuova istituzione “L638”, avente il significato di “Arretrati Esonero contributivo ZES 2026 – articolo 3, D.L. 30 aprile 2026, n. 62”.
INPS, CONTRIBUZIONE
INPS: sgravio contributivo per i periodi di CIGS delle imprese in Contratto di Solidarietà
INPS, Messaggio 29 maggio 2026, n. 1811
L’INPS – con Messaggio del 29 maggio 2026, n. 1811 – ha illustrano le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio contributivo spettanti alle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 marzo 2019, nonché gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali relativi alle somme residue rispetto agli stanziamenti dell’anno 2018.
Dal punto di vista operativo, la procedura per l’accesso al beneficio resta subordinata all’iniziativa del datore di lavoro. Le Strutture territoriali dell’INPS, previa verifica del decreto direttoriale di ammissione e della sussistenza dei requisiti richiesti, dovranno attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W”, che identifica le aziende ammesse alla fruizione delle riduzioni contributive connesse ai contratti di solidarietà.
Per quanto riguarda la gestione contributiva, le aziende che operano con il sistema Uniemens dovranno esporre le quote di sgravio spettanti valorizzando, all’interno della denuncia aziendale, il codice causale “L943”, già in uso per il conguaglio degli arretrati relativi agli sgravi contributivi riconosciuti per i contratti di solidarietà finanziati con le risorse dell’anno 2018.
L’importo spettante dovrà essere indicato nell’apposito elemento dedicato ai crediti aziendali.
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Esteso il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione anche ai lavoratori delle imprese in crisi
Regolamento (UE) 2026/1139
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con news del 29 maggio 2026 – ha comunicato che il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato il Regolamento (UE) 2026/1139, che modifica il Regolamento (UE) 2021/691, estendendol’ambito di applicazione del FEG anche ai lavoratori di imprese in fase di ristrutturazione la cui espulsione dal lavoro è imminente.
Il nuovo Regolamento amplia così la platea dei beneficiari del sostegno FEG: oltre che per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno già perso il lavoro saranno finanziabili gli interventi anche a favore dei lavoratori a rischio di imminente licenziamento, nonché dei fornitori e dei produttori coinvolti nella filiera, interessati dagli stessi processi di ristrutturazione.
RETRIBUZIONE
Pubblicato in GU il decreto attuativo in tema di trasparenza retributiva
Nella Gazzetta Ufficiale del 1° giugno 2026, n. 125 è stato pubblicato il D.Lgs. 7 maggio 2026, n. 96, recante “Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione”.
Le disposizioni contenute dal decreto in commento si applicano a tutti i datori di lavoro (pubblici e privati), in relazione ai contratti di lavoro subordinato, a tempo determinato e a tempo indeterminato, anche se a tempo parziale, ivi comprese le posizioni dirigenziali, ad esclusione dei contratti di lavoro domestico e dei contratti di lavoro intermittente.
APPROFONDIMENTI
INAIL, CONTRIBUZIONE
INAIL: retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo dei premi assicurativi
L’INAIL – con Circolare n. 25/2026 – ha aggiornato per il 2026 i limiti minimi di retribuzione imponibile da assumere ai fini del calcolo dei premi assicurativi, in base alla variazione ISTAT dei prezzi al consumo registrati nel 2025 e ridetermina i principali parametri utilizzati per la determinazione delle basi imponibili assicurative.
Com’è noto, i fattori che concorrono alla determinazione del premio assicurativo ordinario sono:
- il tasso di premio indicato dalla tariffa dei premi con riferimento alla lavorazione assicurata;
- l’ammontare delle retribuzioni.
La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
- retribuzione effettiva;
- retribuzione convenzionale;
- retribuzione di ragguaglio.
Tra le novità di maggiore interesse figura l’incremento del minimo giornaliero per la generalità dei lavoratori dipendenti, fissato ad € 58,13(valore che assume rilievo nella verifica della corretta determinazione della retribuzione imponibile e che costituisce il parametro di riferimento anche per diverse categorie di lavoratori soggette a regimi convenzionali).
Restano invece ferme alcune discipline speciali, come quella applicabile agli operai agricoli, per i quali continua a trovare applicazione un limite minimo autonomo.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali è pari, per l’anno 2026, ad € 32,30.
Tale limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.
La base imponibile convenzionale dei lavoratori con contratto part time, basata sul criterio della retribuzione convenzionale oraria, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria (minimale o tabellare) per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurativo.
La retribuzione oraria minimale si ottiene come segue:
- si moltiplica il minimale giornaliero della generalità dei lavoratori dipendenti per le giornate di lavoro settimanale a orario normale (sempre pari a 6, anche se l’orario di lavoro è distribuito in 5 giorni settimanali);
- l’importo così ottenuto va diviso per le ore di lavoro settimanale a orario normale previste dalla contrattazione collettiva nazionale per i lavoratori a tempo pieno (o, in assenza di questa, dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuale).
Se, quindi, l’orario normale è di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2026 risulta determinata come segue: € 58,13 x 6:40 = € 8,72.
Anche per i rider la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad € 58,13.
La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita.
Tale retribuzione si assume solo in via residuale, ovvero in mancanza di retribuzione convenzionale e di retribuzione effettiva.
Al riguardo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 300 giorni lavorativi.
Dal 1° gennaio 2025, l’imponibile giornaliero e mensile corrisponde, rispettivamente, ai seguenti importi:
- € 68,09,
- € 1.702,23.
L’area dei lavoratori parasubordinati da assicurare è individuata mediante richiamo alla normativa fiscale che definisce i redditi di collaborazione coordinata e continuativa tra i “Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente”.
Per tali lavoratori, la base imponibile su cui calcolare il premio dovuto è costituita da tutte le somme e valori a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, in relazione al rapporto di collaborazione, nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti per il pagamento delle rendite erogate dall’Inail.
A tali limiti minimo e massimo, si applica il criterio della retribuzione convenzionale annuale divisibile in 12 mesi lavorativi e l’importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Dal 1° gennaio 2025, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile corrispondono ai seguenti importi:
- € 1.702,23,
- € 3.161,28.
La Circolare INAIL, infine, aggiorna anche i premi speciali unitari relativi ad artigiani, pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne, studenti delle scuole non statali e soggetti impegnati nei Progetti Utili alla Collettività, con effetti immediati sugli adempimenti assicurativi e sulle attività di autoliquidazione.
POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
Pubblicato il Regolamento FEG per i lavoratori a rischio imminente licenziamento
Il Parlament